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Legge 01/08/2002 n. 166

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza. 6-bis. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera

a) del medesimo comma. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.";

3) al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro"

u) all'articolo 31-bis, il comma 1 è sostituito dai seguenti: "1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perchè formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo 28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni dal predetto ricevimento. 1-bis. La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi ai compensi da ri conoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. 1-ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve. 1-quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione stessa."

v) all'articolo 32:

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione";

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2"

z) all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: "destinate ad attività" sono inserite le seguenti: "della Banca d'Italia,"; aa) all'articolo 37-bis:

1) al comma 1, le parole: "Entro il 30 giugno di ogni anno" sono soppresse; dopo le parole: "promotori stessi", è inserito il seguente periodo: "Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro il 31 dicembre."; dopo le parole: "un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito" sono inserite le seguenti: "o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966"; dopo le parole: "garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice" sono inserite le seguenti: "; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione di cui all'articolo 14 della presente Legge, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti";

2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria,

artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale";

3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonchè pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della Legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente Legge. 2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione."; bb) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: "Entro il 31 ottobre di ogni anno" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici de- cc) all'articolo 37-quater:

1) al comma 1, all'alinea, le parole: "il 31 dicembre" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter"; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: "; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso";

2) al comma 5 le parole da: "Nel caso" fino a: "secondo offerente" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo";

3) il comma 6 è abrogato;

4) le parole: "articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "articolo 37bis, comma 1, quinto periodo"; dd) all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente: "1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberan do in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento."; ee) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente: "Art. 38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale).

1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti".

2. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente Legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo. La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

 

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